Art. 10.
(Alloggi).

      1. Gli alloggi recuperati o realizzati in attuazione dei programmi di cui al presente capo devono essere dati in locazione ai soggetti di cui all'articolo 2, per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali, sino alla scadenza del termine di efficacia della convenzione; i rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero in presenza di mutamenti del reddito o delle esigenze abitative del conduttore stesso.
      2. Gli alloggi di cui al comma 1 devono essere dati in locazione a un canone annuo non eccedente il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato, determinato in base al costo unitario dei metri quadrati di superficie complessiva dell'alloggio stesso, stabilito dalla regione per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata o per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico della regione. Il suddetto costo unitario è incrementato

 

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in proporzione alle spese sostenute dall'operatore e dallo stesso documentate e relative agli oneri per la sicurezza del cantiere, a quelli finanziari nonché all'importo degli eventuali contributi concessori e delle spese di costruzione di opere di urbanizzazione poste convenzionalmente a carico dell'operatore, per la parte delle spese stesse non considerata o considerata in misura inferiore dalla regione. Il suddetto incremento del costo unitario non può comunque, comportare un aumento eccedente il 6,5 per cento di quello determinato dalla regione. Eventuali contributi in conto capitale erogati dal comune o da un altro ente pubblico sono portati in detrazione, per la determinazione del canone, con il medesimo criterio.
      3. Il canone di locazione è aggiornato, con cadenza biennale, con riferimento alla variazione percentuale del costo unitario determinato dalla regione.
      4. Il canone di locazione è pagato in rate trimestrali anticipate. Il deposito cauzionale non può eccedere le due mensilità del canone e su di esso maturano gli interessi al tasso legale.